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Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele della legge per le rappresentanze sindacali (art.50 D.Lgs. 81/08  comma 2).

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha, sostanzialmente, quattro diritti fondamentali:

formazione /  informazione / partecipazione / controllo

Per l’esercizio di tali diritti è necessario che l’RLS:

  • possa avere libero accesso ai luoghi ove si svolgono le lavorazioni;

  • venga consultato preventivamente e tempestivamente, in ordine all’organizzazione, programmazione ed attuazione delle attività prevenzionali nell’azienda o nell’unità produttiva in cui opera;

  • possa interloquire anche sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione;

  • sia informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dall’organizzazione del lavoro che dall’uso di sostanze e preparati pericolosi;

  • possa venire a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza;

  • possa formulare osservazioni nel corso di eventuali visite ispettive e possa, più in generale, avanzare proposte di adozione di misure prevenzionali idonee alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;

  • possa partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza;

  • possa ricevere un’adeguata formazione, partecipando ad appositi corsi;

  • possa rivolgersi alle autorità competenti per sollecitare il loro intervento, qualora ritenga che le misure di protezione adottate siano insufficienti.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro e quello di ricevere o attingere informazioni dettagliate sui rischi presenti in azienda (DVR, DUVRI, Registro Infortuni) ha lo scopo di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di elaborare e formulare proposte e programmi di miglioramento delle misure prevenzionali, e di informare i lavoratori sui livelli di sicurezza presenti in azienda.

In tale ottica si colloca l’obbligo del datore di lavoro di consultare preventivamente il rappresentante dei lavoratori in merito alla valutazione dei rischi ed alla programmazione e verifica della prevenzione in azienda.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve inoltre essere presente alla riunione periodica di prevenzione e protezione che, nelle aziende con più di quindici dipendenti, deve essere indetta (ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08) almeno una volta all’anno per l’esame congiunto del documento di valutazione dei rischi e del piano prevenzionale.